Diritto degli accomandanti all’approvazione del bilancio controverso
Sulla sussistenza di tale diritto, dottrina e giurisprudenza sono divise
In virtù della necessaria correlazione, nelle società di persone, tra potere direttivo e rischio economico, nella sas i soci accomandanti godono della responsabilità limitata, rispondendo delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita, ma sono esclusi dalla gestione. La posizione di tale categoria di soci è caratterizzata, ex art. 2320, comma 1 c.c., dal divieto d’immistione nell’amministrazione, riservata ai soci illimitatamente responsabili – i soci accomandatari – pena la perdita, per l’accomandante ingeritosi, della limitazione di responsabilità.
La stessa legge contempla, peraltro, alcune deroghe al suddetto divieto, ammettendo, a determinate condizioni, una certa interferenza dei soci accomandanti (conclusione di affari in forza di procura speciale, ...
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