Deducibili le imposte estere non più accreditabili
In assenza di norme ad hoc, non ci sono considerazioni di ordine sistematico che portano a trattarle diversamente da tutti gli altri costi
L’intervento interpretativo operato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/2015 sul credito d’imposta per i redditi esteri lascia non appieno soddisfatti rispetto alla sorte riconosciuta alle eventuali eccedenze di imposte estere non recuperabili con il meccanismo del riporto.
Ci riferiamo al passaggio in cui l’Agenzia, dopo aver indicato che “l’istituto del credito d’imposta costituisce l’unico rimedio accolto dal nostro ordinamento contro la doppia imposizione internazionale”, ritiene che “una eventuale eccedenza di imposta estera rimasta a carico del contribuente non può essere dedotta né è altrimenti recuperabile in Italia”.
La tesi, non nuova, è già stata sostenuta nella risoluzione Min. Finanze n. 1548/1982, nonché
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