«Rischio IRAP» per il professionista che ristruttura lo studio
Le spese possono costituire impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione
Le spese di ristrutturazione dello studio professionale possono costituire un indice univoco di autonoma organizzazione, determinando così la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP e, quindi, l’assoggettamento a imposta del professionista. È quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 8638 depositata ieri.
Continua incessante il flusso giurisprudenziale della Suprema Corte in materia di IRAP per i lavoratori autonomi, delineando, con ogni nuova pronuncia, i confini del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, che – ormai è evidente – il legislatore non ha adeguatamente normato. Non a caso, con la risposta all’interrogazione parlamentare del 16 aprile 2015 n. 5-05353 in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario al Ministero dell’Economia ...
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