Ribadita l’ammissibilità del «secondo appello» sostitutivo del primo
La Suprema Corte conferma che ciò non può avvenire se è stata già dichiarata l’inammissibilità
In sede di contenzioso tributario, può accadere che il difensore si accorga di aver presentato un primo atto di appello inficiato da vizi procedurali tali da comprometterne l’ammissibilità. Questi, allora, può presentare un secondo atto di appello scevro dai predetti vizi, purché prima della notifica al contribuente della declaratoria di inammissibilità del primo gravame e, in ogni caso, entro i termini generali per le impugnazioni di cui al DLgs. 546/92.
In ambito civilistico, la Cassazione ha più volte stabilito che il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione ...
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