Per la «resurrezione» delle società conta la richiesta di cancellazione
Elezione di domicilio legata al domicilio fiscale della società «resuscitata»
L’art. 28 del DLgs. 175/2014 stabilisce che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento e contenzioso, gli effetti dell’art. 2495 c.c., nei confronti degli enti impositori, si verificano decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese.
Ormai, è palese che la norma non ha effetto retroattivo, in quanto così ha chiaramente affermato la Cassazione con la sentenza n. 6743, già commentata su Eutekne.info (si veda “Anche la Cassazione stoppa la «resurrezione retroattiva» delle società” del 3 aprile 2015).
Nel punto 2.2 della sentenza si legge testualmente: “più in dettaglio, l’enunciato della disposizione in esame non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società ...
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