Responsabilità solidale «limitata» nella cessione di ramo d’azienda
L’acquirente risponde dei debiti di natura commerciale pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori solo se riguardanti la parte acquistata
L’acquirente del ramo d’azienda deve rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione che tali debiti siano inerenti alla gestione del ramo d’azienda acquistato. È questo l’importante principio sancito dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 13319 depositata ieri, in materia di responsabilità solidale tra cedente e cessionario del ramo d’azienda per debiti di natura commerciale.
Dai fatti di causa emerge che una persona fisica, titolare di un supermercato (ditta individuale), aveva ceduto il ramo d’azienda costituito dal supermercato stesso, ad eccezione del reparto macelleria, di cui aveva mantenuto la titolarità, a una srl. Un fornitore chiedeva a quest’ultima, in quanto responsabile in solido a seguito dell’acquisto ...
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