Mobilità compatibile con il lavoro intermittente
Per il Ministero del Lavoro, il lavoratore che stipula un contratto a chiamata può mantenere l’iscrizione nelle liste di mobilità
Il lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell’art. 8 della L. 223/91, può comunque mantenere l’iscrizione alla relativa lista anche nel caso in cui decida di stipulare un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Questo è quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 15 di ieri, 3 luglio 2015, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, in ordine alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità.
Sul punto, ricordiamo che ai sensi della definizione collocata recentemente all’art. ...
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