Delibere di associazioni «non» riconosciute impugnabili e sospendibili
Il Tribunale di Roma estende, analogicamente, le indicazioni dell’art. 23 del codice civile dettate in materia di associazioni riconosciute
La realtà dell’associazionismo in Italia (soprattutto in assenza di riconoscimento della personalità giuridica e, quindi, di un’autonomia perfetta tra il patrimonio dei membri e quello dell’ente) è particolarmente diffusa. A tale estensione, tuttavia, non corrispondono frequenti interventi giurisprudenziali tramite i quali supportare l’opera della dottrina nell’“integrazione” dell’esigua disciplina codicistica. Segno evidente del fatto che ci si trova al cospetto, tendenzialmente, di contesti poco litigiosi. Ma solo tendenzialmente, soprattutto se si considera che nell’alveo delle associazioni “non” riconosciute si collocano anche i sindacati e i partiti politici. Proprio quest’ultimo è il contesto in cui è stato recentemente
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