Insinuazione tardiva senza deroghe temporali
Il termine di un anno deve essere rispettato anche dal concessionario della riscossione, salvo che il ritardo sia scusabile
L’Amministrazione finanziaria o l’esattore, per far valere il proprio credito tributario nei confronti del fallimento, devono presentare la domanda di ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale, nel termine annuale previsto dall’art. 101 del RD 267/1942, analogamente ad ogni altro creditore. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 17787 depositata ieri, respingendo il ricorso depositato dall’agente di riscossione avverso il decreto del Tribunale di Monza, che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento, formulata in merito ad un credito per tributi insinuato tardivamente.
In particolare, il giudice dell’opposizione aveva accolto il provvedimento del giudice delegato del fallimento che aveva escluso il credito del ...
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