L’impiego di denaro illecito è sempre reato
Non è necessario che l’impiego in attività economiche o finanziarie presenti anche idoneità dissimulatoria, richiesta per il solo riciclaggio
In attesa dei primi interventi sulla nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), la Cassazione, con la sentenza n. 37678 depositata ieri, è stata chiamata a pronunciarsi sul delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (ex art. 648-ter c.p.), fornendo una precisazione decisamente rigorosa: per configurare tale reato, infatti, non si ritiene necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulatoria, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall’inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti.
Per comprendere al meglio la questione appare importante ricordare il dato normativo. Ai sensi dell’art. 648-bis c.p. (riciclaggio), ...
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