Giudice centrale nella c.d. «acquiescenza processuale»
La rinuncia al ricorso non permette il successivo disconoscimento della definizione
Per effetto del “nuovo” comma 1-sexies dell’art. 2-quater del DL 564/94, in caso di annullamento/revoca parziale dell’atto a contenzioso instaurato, il contribuente può, secondo la tesi da noi sostenuta sino in udienza, fruire degli istituti deflativi del contenzioso che postulano l’accettazione integrale della pretesa se rinuncia al ricorso (si veda “«Acquiescenza processuale» ammessa sino alla sentenza” del 1° ottobre).
Potrebbero emergere vari problemi, relativi sia alla possibilità di definizione dell’atto oggetto di causa (ad esempio, secondo la visione degli enti impositori tutte le sanzioni da omesso versamento contestate mediante l’atto ex art. 16 del DLgs. 472/97 non possono essere definite) sia agli aspetti procedurali della
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