Dalle Dogane chiarimenti sull’abuso del diritto
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato ieri sul proprio sito la nota n. 96267, con la quale analizza la disciplina dell’abuso del diritto dettata dal DLgs. 128/2015, evidenziando che le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11 del “nuovo” art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) non si applicano ad accertamenti e controlli aventi a oggetto i diritti doganali come individuati all’art. 34 del DPR 43/1973, i quali restano disciplinati dalle previsioni contenute negli artt. 8 e 11 del DLgs. 374/1990, nonché dalla normativa doganale dell’Unione europea.
Si ricorda infatti che l’art. 1 del DLgs. 128/2015, mediante l’inserimento del nuovo art. 10-bis nella L. 212/2000, fornisce una definizione legislativa di abuso del diritto ed elusione fiscale, valida per ogni tributo, con contestuale abrogazione dell’art. 37-bis del DPR 600/73, norma che disciplinava l’elusione fiscale nell’ambito delle sole imposte sui redditi.
In base alla nuova disciplina, sono ritenute “abusive” le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
Viene però stabilito che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
Le nuove disposizioni si applicano da oggi, 1° ottobre; per le operazioni poste in essere in data antecedente, la nuova disciplina opera a condizione che non sia già stato notificato l’accertamento.
Nel dettaglio, i citati commi da 5 a 11 dell’art. 10-bis – spiega l’Agenzia – prevedono la possibilità per il contribuente di proporre interpello all’Amministrazione finanziaria, secondo la procedura e gli effetti di cui all’art. 11 dello Statuto del contribuente, per sapere se le operazioni che intende realizzare o che siano realizzate costituiscano fattispecie di abuso del diritto, nonché l’obbligo del contradditorio preventivo con il contribuente prima dell’emanazione dell’atto impositivo con il quale si contesta l’eventuale abuso del diritto. Viene stabilito, inoltre, che l’Amministrazione, nella motivazione dell’atto di accertamento, debba fornire una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva, a pena di nullità dell’atto.
Come anticipato, tali misure non sono applicabili nel caso di accertamenti e controlli concernenti i diritti doganali.
Invece, con la nota n. 104552, l’Agenzia ha precisato che, con riferimento all’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto, per i consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre di quest’anno, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro il 31 ottobre. Inoltre, è disponibile sul sito il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione. (Redazione)
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