Sponsorizzazioni ad associazioni sportive sempre deducibili sotto i 200 mila euro
Secondo la Provinciale di Novara, è sufficiente provare l’avvenuta promozione del soggetto erogante tramite l’attività del beneficiario
L’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 ha introdotto nel nostro ordinamento un principio cardine a salvaguardia di coloro che intendono finanziare il mondo sportivo dilettantistico mediante lo strumento della sponsorizzazione. Infatti, dalla lettura della norma pare essere chiaro l’intento del legislatore di garantire la piena deducibilità, per il soggetto finanziatore, di tutti quegli oneri sostenuti dallo stesso per la promozione della propria immagine e/o prodotti mediante la sponsorizzazione degli enti sportivi dilettantistici.
Tale precetto, stabilendo un parametro annuo ben definito (200.000 euro), al di sotto del quale le sponsorizzazioni devono essere “parificate fiscalmente” alle spese pubblicitarie, assume il valore di “presunzione assoluta”, dovendosi, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41