Nel leasing finanziario l’utilizzatore non può chiedere la risoluzione al fornitore
Lo chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ricostruendo la natura del contratto di leasing come ipotesi di collegamento negoziale
Nel contratto di leasing finanziario, l’utilizzatore non possiede la legittimazione ad esperire l’azione di risoluzione del contratto di vendita intervenuto tra utilizzatore e società di leasing (concedente), a meno che una specifica clausola contrattuale non gli trasferisca la posizione sostanziale del concedente. Lo chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19785, depositata ieri.
La questione esaminata dalle Sezioni Unite, in poche parole, concerne la possibilità, in caso di locazione finanziaria, per l’utilizzatore, di avanzare, oltre alla pretesa all’adempimento del contratto di fornitura ed al risarcimento del danno conseguentemente sofferto, anche la domanda di risoluzione del contratto di vendita tra fornitore e la società di leasing, ...
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