La particolare tenuità non può travolgere il giudicato
Per il Tribunale di Milano l’introduzione dell’art. 131-bis c.p. mantiene intatta l’illiceità del fatto
In materia di particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è ancora aperto il dibattito sulla possibilità di far valere la non punibilità in alcuni stati e gradi del procedimento penale. Tale causa di non punibilità è, infatti, stata introdotta nel marzo di quest’anno (DLgs. 28/2015) e – in quanto norma favorevole al reo – ha da subito posto questioni di diritto intertemporale e di possibile applicazione retroattiva.
Il Tribunale di Milano – con sentenza del 3 novembre scorso – ha escluso che sia ammissibile l’istanza presentata dall’interessato avanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 2 comma 2 c.p. e 673 c.p.p.), al fine di ottenere la revoca della sentenza definitiva di condanna per l’esistenza dei requisiti richiesti per l’affermazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41