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FISCO

Lavoro del difensore complicato dal contraddittorio «a macchia di leopardo»

Obbligo presente per redditometro e studi di settore, ma ciò dovrebbe valere anche per le indagini finanziarie

/ Alfio CISSELLO

Mercoledì, 6 gennaio 2016

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Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 9 dicembre 2015 n. 24823, per le imposte non armonizzate (dirette, registro, successioni, donazioni ...) non esiste un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio preventivo tra le parti.
Invece, il discorso è diverso per l’IVA, ove, da un lato, l’obbligo è presente, dall’altro, il suo mancato rispetto conduce alla nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra che il confronto, oggettivamente, avrebbe potuto condurre all’archiviazione della pratica (in breve, il vizio non deve essere pretestuoso).

I giudici hanno affermato che la nullità per mancato contraddittorio permane quando è la legge stessa ad imporlo: pensiamo al redditometro, ai costi black list, al controllo formale, all’abuso del diritto, ...

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