Le spese per il mantenimento devono essere compatibili con l’indebitamento
Per il Tribunale di Torino non sono tali le spese per un abbonamento a una piattaforma televisiva a pagamento
Con la sentenza n. 90/2026 il Tribunale di Torino ha dichiarato l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato familiare proposta da due debitori persone fisiche, in proprio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 66 e 268 ss. del DLgs. 14/2019.
Nell’oramai sempre più vasto panorama giurisprudenziale in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e, ai fini che qui ci occupano, in materia di procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato, la pronuncia ha arricchito il dibattito interpretativo su una questione centrale nel contesto della procedura de qua: la valutazione dell’effettiva congruità delle spese indicate e documentate dal debitore, ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII, allorché occorrenti al mantenimento proprio e della propria famiglia. Tale valutazione è effettuata, preliminarmente, dall’OCC, nella persona del nominato gestore della crisi e, in fase di apertura, dal Tribunale in composizione collegiale, ovvero, in alternativa, a seconda dell’orientamento, successivamente all’apertura, dal giudice delegato.
Ora, come anche puntualmente indicato dalle Linee guida sul ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, licenziate dal Tribunale di Torino in data 14 ottobre 2025, il debitore istante è tenuto ad indicare ed a documentare, nel proprio ricorso introduttivo, le spese occorrenti al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare. L’indicazione e consequenziale allegazione, corredata da adeguato e sufficiente corredo documentale a riscontro di dette spese, rappresenta un elemento essenziale nella costruzione del ricorso introduttivo, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, le spese occorrenti al mantenimento familiare rappresentano de facto l’equivalente della quota reddituale mensile che il debitore può trattenere e così non comprendere nella liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII.
In secondo luogo, tali spese, soprattutto nel contesto, non così infrequente nella prassi, di una procedura in cui il patrimonio del debitore sia unicamente rappresentato dal proprio reddito da lavoro o pensione, rappresentano il parametro numerico di riferimento che consente al gestore della crisi di rendere l’attestazione di “utilità” da distribuire al ceto creditorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 269 comma 2 e 268 comma 3 quarto periodo del CCII. Di tal che, considerata, per le anzidette motivazioni, l’assoluta importanza di tale capitolo della domanda del debitore, occorre che tali spese siano, non soltanto numericamente ed analiticamente rappresentate e documentate dal debitore con riscontro da parte del gestore della crisi, ma anche, successivamente, verificate, nella loro congruità, in un’ottica di determinazione giudiziale ex art. 268 comma 4 lett. b) del CCII.
Sul punto, la valutazione di congruità prodromica alla successiva conseguente “determinazione” è rimessa alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria e, a seconda dell’orientamento, può ancorare le proprie basi e fondamenta a parametri “di normalità”, quali la spesa per consumi familiari, elaborata, nella voce mediana, dall’ISTAT riferita ad un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente e la soglia di povertà assoluta, calcolata secondo la metodologia elaborata dall’ISTAT per una famiglia con caratteristiche e ubicazione analoga a quella del ricorrente, dai quali potersi sì discostare, ma, in caso di superamento di una soglia di tolleranza (per esempio, individuata dalle Linee guida del Tribunale di Torino, nella misura del 15%), previa allegazione di adeguata motivazione o, in alternativa, il parametro, elaborato dal legislatore, nel contesto della procedura dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 commi 1 e 2 del CCII.
Ora, la sentenza in commento ha il pregio di arricchire ed implementare i criteri afferenti alla testé indicata valutazione di congruità. Nello specifico, le spese, non soltanto devono essere congrue rispetto ai sopra descritti dati di normalità, ma devono essere altresì compatibili con lo stato di indebitamento e con la finalità della procedura liquidatoria e non devono essere rappresentative di voci non dovute.
In tal contesto, il Tribunale di Torino non ha ritenuto di poter condividere, pur documentata, l’indicazione offerta dal debitore, in punto spese relative ad un abbonamento ad una piattaforma televisiva a pagamento, allorché non compatibile con lo stato di indebitamento e con la finalità della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, da un lato, e in punto spese sostenute per l’utilizzo di un mezzo non proprio, senza evidenziarne e provarne la necessità, allorché rappresentative di spese non dovute.
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