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Sabato, 11 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Dettate le istruzioni per il bonus nuovi nati 2026

Non ancora disponibile il servizio per presentare le domande per l’annualità 2026; l’INPS comunicherà la data di apertura con un successivo messaggio

/ Giada GIANOLA

Sabato, 11 aprile 2026

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Con la circolare n. 45 di ieri, l’INPS ha riepilogato la disciplina del c.d. “bonus nuovi nati” introdotto dalla legge di bilancio 2025, fornendo le istruzioni per la presentazione delle domande per gli eventi che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e per l’applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Con un successivo messaggio l’Istituto comunicherà la data di apertura del servizio per la presentazione delle relative domande.

Si ricorda che tale bonus è stato introdotto dall’art. 1 comma 206 della L. 207/2024, con cui si è disposto il riconoscimento di un importo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. L’importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’art. 8 del TUIR, è erogato dall’INPS previa presentazione di apposita domanda da parte di uno dei genitori, in alternativa tra loro. Se i genitori non sono conviventi, il bonus è richiedibile dal genitore che convive con il figlio; se il genitore è incapace di agire o minore di età, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio o dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale (cfr. messaggio INPS n. 2345/2025); nel caso in cui l’evento si sia verificato prima del rilascio del servizio per l’annualità 2026, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio con cui verrà comunicato il rilascio del servizio stesso.

I canali per la presentazione delle domande sono: il portale web dell’Istituto utilizzando la propria identità digitale; la funzione “Bonus nuovi nati” disponibile nell’app INPS mobile; il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve autodichiarare il possesso congiunto dei requisiti richiesti per accedere al bonus e indicare la modalità di pagamento prescelta.
Nella circolare l’INPS ricorda che, sotto il profilo della cittadinanza, i potenziali beneficiari possono essere: i cittadini italiani (ai quali sono equiparati, ai fini del beneficio in esame, i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale) o i cittadini di uno Stato membro Ue o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di uno Stato extra Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Possono accedere al bonus anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Quanto ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi sono equiparati ai cittadini Ue se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano, invece, le disposizioni in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

È richiesta la residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affidamento preadottivo) alla data di presentazione della domanda.

Per accedere al bonus occorre poi avere un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzato dagli eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo familiare a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), non superiore a 40.000 euro.
Si fa l’esempio di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare pari a 3,10 e un importo dell’AUU erogato di 3.100 euro; in questo caso l’importo da escludere dal valore ISEE è pari a 1.000 euro (3.100:3,10). Con un valore ISEE pari a 41.000 euro, il valore utilizzato ai fini del bonus nuovi nati è dunque pari a 40.000 euro (vale a dire, 41.000 – 1.000).

L’INPS eroga la prestazione in esame in ragione dell’ordine cronologico di arrivo delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nell’anno di presentazione della domanda.

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