Per l’assegno ordinario neutralizzato il periodo dal 24 settembre al 16 dicembre
La precisazione dell’INPS è ai soli fini della presentazione della domanda di sostegno al reddito assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali
L’art. 30 del DLgs. 148/2015 ha attribuito ai Fondi di solidarietà bilaterali operanti nei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIG, il compito di garantire ai lavoratori la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale. Tale prestazione, erogata tramite conguaglio contributivo, dovrà essere assicurata in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. Con la circ. n. 201 di ieri, l’INPS ha illustrato la disciplina generale, analizzando le principali problematiche, nonché i criteri applicativi dello strumento di sostegno in argomento.
In relazione agli eventi che possono giustificare il ricorso all’assegno ordinario, l’INPS ricorda ...
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