Soci esteri di società trasparente con obbligo di UNICO
Gli adempimenti dichiarativi sono sostanzialmente identici sia per le persone fisiche residenti che per le persone fisiche non residenti
La partecipazione ad una società trasparente da parte di un soggetto non residente implica l’assoggettamento a tassazione del reddito attribuito in Italia.
In merito, si è espressa la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 171 del 19 dicembre 2005, la quale ha osservato che, secondo l’art. 23, comma 1, lett. g) del TUIR, il reddito c.d. “di partecipazione”, ossia quello prodotto dalle società trasparenti (viene citato il regime di cui all’art. 115 del TUIR, ma sembra applicabile anche alle società di persone di cui all’art. 5 del TUIR), deve essere sempre assoggettato a tassazione in Italia.
Tale impostazione è coerente con l’art. 7 del modello OCSE, che disciplina l’allocazione tra gli Stati contraenti del diritto di imposizione con riferimento
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