Sgravio contributivo per le assunzioni limitato anche nella durata
L’esonero, ridotto nella sua portata dalla legge di stabilità 2016, cesserà allo scadere del secondo anno dall’assunzione
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l’art. 1, commi da 178 a 181 ha confermato anche per il 2016 l’applicazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Beneficiari dello sgravio in oggetto sono i datori di lavoro privati, comprese le agenzie di somministrazione e le società cooperative (indipendentemente dai limiti dimensionali e dai settori di attività), mentre sono esplicitamente escluse le Pubbliche Amministrazioni; viene confermata, quindi, la volontà di perseguire una maggiore stabilità sul fronte occupazionale.
Con quest’ultimo intervento, tuttavia, il legislatore ha apportato delle modifiche alla precedente normativa, riducendo la portata dell’incentivo per il 2016, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41