La restituzione del PRG ad opera della Regione «cancella» l’ICI
I giudici danno rilievo alla delibera di revoca del Comune, che ai fini fiscali fa venire meno la natura edificabile dell’area
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 del DL 223/2006, ai fini fiscali “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo” (la norma riguarda ICI/IMU, imposte sui redditi, IVA e registro).
Sulla base di ciò, è stato affermato che bisogna considerare solo la qualificazione dell’area individuata nel piano regolatore del Comune (si veda “L’edificabilità «di fatto» non assume nessuna valenza ai fini fiscali” del 19 novembre 2012), e che non ha alcuna rilevanza la mancata conclusione dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico (Cass. n. 26523 ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41