Giudici discordanti sul contrasto tra dispositivo e motivazione
Per alcune pronunce, è necessario impugnare la sentenza con i mezzi ordinari, e non con il procedimento di correzione
La sentenza del giudice tributario, quando è affetta da meri errori materiali o di calcolo, può essere oggetto di correzione ai sensi dell’art. 287 del codice di procedura civile.
Tale procedimento ha una natura che si avvicina più a un procedimento amministrativo piuttosto che giurisdizionale, e non deve mai riguardare un aspetto che è stato oggetto di vaglio giudiziale.
Dal punto di vista operativo, occorre presentare un ricorso al giudice che ha pronunciato la sentenza che si intende correggere, e non vi è necessità di pagare alcun contributo unificato (vedasi la circolare n. 1 del 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Non pare necessario notificare il ricorso alla controparte (vista la procedura indicata dall’art. 288 del codice), ma se ciò avviene non ci
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41