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IL CASO DEL GIORNO

Giudici discordanti sul contrasto tra dispositivo e motivazione

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 2 febbraio 2016

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La sentenza del giudice tributario, quando è affetta da meri errori materiali o di calcolo, può essere oggetto di correzione ai sensi dell’art. 287 del codice di procedura civile.
Tale procedimento ha una natura che si avvicina più a un procedimento amministrativo piuttosto che giurisdizionale, e non deve mai riguardare un aspetto che è stato oggetto di vaglio giudiziale.

Dal punto di vista operativo, occorre presentare un ricorso al giudice che ha pronunciato la sentenza che si intende correggere, e non vi è necessità di pagare alcun contributo unificato (vedasi la circolare n. 1 del 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Non pare necessario notificare il ricorso alla controparte (vista la procedura indicata dall’art. 288 del codice), ma se ciò avviene non ci

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