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NOTIZIE IN BREVE

Dall’INPS chiarimenti su compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASpI

/ REDAZIONE

Giovedì, 4 febbraio 2016

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Con il messaggio n. 494 di oggi, l’INPS fornisce alcune precisazioni su compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con indennità di disoccupazione NASpI.

Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del DLgs. n. 81/2015 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Per i compensi che superano tale limite, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

A detta ipotesi si riferisce la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso della circolare INPS n. 142/2015, secondo la quale “Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività”.

Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Istituto in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività.
Viceversa, la comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.

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