Il fallito distrae anche beni di provenienza illecita
Possibile il concorso tra bancarotta fraudolenta per distrazione e reati comuni
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6336, depositata ieri, precisa che anche i beni illecitamente acquisiti al patrimonio dell’imprenditore possono essere oggetto della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42; con la conseguenza che la fattispecie fallimentare concorre con i reati comuni da cui i beni stessi derivano (ad esempio, truffa, furto o appropriazione indebita).
Il caso di specie vedeva gli amministratori di una società fallita condannati per il reato fallimentare in questione in relazione alla distrazione delle somme di denaro connesse ad assegni emessi da altra società sulla base di rapporti fittizi. Rispetto a tale imputazione gli amministratori provavano a difendersi sottolineando come i titoli, relativi ...
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