Minori DTA trasformabili con la riduzione dell’aliquota IRES
Il passaggio dal 27,5% al 24% dell’aliquota IRES può ridurre lo stock delle DTA trasformabili stanziate in bilancio
Chi si appresta a trasformare le DTA iscritte in bilancio deve valutare attentamente come incidano sui conteggi da operare la modifica dell’aliquota nominale IRES introdotta dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e la modifica del regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti delle banche introdotta dall’art. 16 del DL 83/2015.
L’art. 2, commi 55-58 del DL 225/2010 ha introdotto la possibilità/obbligo di trasformare in credito d’imposta, al verificarsi di specifiche condizioni, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferibili a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, al valore dell’avviamento e delle attività immateriali i cui componenti negativi siano deducibili in più periodi d’imposta.
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