L’avvocato stabilito deve esercitare con il titolo professionale di origine
Secondo le Sezioni Unite, per la dispensa dalla prova attitudinale, non si può utilizzare il titolo di «avvocato»
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5073 depositata ieri, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito all’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito.
In particolare, è stato affermato il seguente principio di diritto: l’avvocato stabilito in Italia, con qualifica professionale acquisita in altro Stato membro dell’Unione europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del DLgs. 115/1992 se, nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 del DLgs. 96/2001, abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione per almeno 3 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati.
A tali fini, però, il professionista deve avere esercitato
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