Valutazione complessiva della gestione per la sussistenza della società di fatto
L’onere della prova spetta all’Agenzia delle Entrate e non è sufficiente un’analisi dei singoli casi
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 375/8/16, ha delineato i presupposti perché si possa parlare di una società di fatto.
Nel caso di specie venivano emessi avvisi di accertamento nei confronti di una presunta società di fatto e dei suoi asseriti soci. Avverso tali avvisi venivano dunque presentati ricorsi, poi accolti dalla C.T. Prov. di Firenze.
L’Amministrazione finanziaria riteneva, in sostanza, di aver individuato una sostanziale cointeressenza di alcuni soggetti nella gestione di diverse imprese e che l’attività degli stessi potesse configurarsi come una vera e propria holding di fatto, caratterizzata da una gestione delle società coinvolte per perseguire obiettivi comuni. La società di fatto veniva quindi ritenuta titolare di un’attività
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