Incrementi patrimoniali, l’obbligo dichiarativo non rivive nel vecchio redditometro
La giurisprudenza cassa il «ripescaggio» delle annualità decadute nella presunzione di formazione del reddito per quinti
Negli accertamenti sintetici antecedenti al DL 78/2010, quindi sino all’annualità 2008, ove la contestazione si fosse basata sulla spesa patrimoniale, essa si presumeva sostenuta con redditi prodotti, per quote costanti, nell’anno del sostenimento e nei quattro precedenti.
Di contro, dal 2009 in poi l’intera spesa viene imputata quale maggior reddito nell’anno dell’effettuazione, al netto di eventuali mutui e finanziamenti.
Tornando al vecchio sistema, accadeva quindi che l’acquisto dell’immobile avvenuto nel 2008 potesse essere imputato nei quattro anni precedenti, per cui nel 2007, nel 2006, nel 2005 e nel 2004.
Ovviamente, la possibilità, legalmente riconosciuta, di imputare il reddito per quinti a ritroso trovava un limite nell’intervenuta decadenza
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