Per le divisioni senza conguaglio prezzo valore non applicabile
In tal caso è possibile la valutazione automatica; il prezzo valore è ammesso per divisioni con conguaglio con oggetto immobili abitativi
L’applicazione dell’imposta di registro alla divisione è tema piuttosto delicato, che pone non pochi problemi.
Tra di essi, ci si può soffermare sulla questione della corretta individuazione del valore dei beni immobili compresi nella comunione ereditaria da dividere, atteso che per la tassazione della divisione è indispensabile determinare il valore della massa comune.
Prima di tutto, è bene ricordare che, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 18/2013, il contratto di divisione ha natura dichiarativa, sicché rientra nella disciplina prevista dall’art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che ne prevede la soggezione ad imposta di registro dell’1%.
Il trattamento impositivo della divisione, tuttavia, è diversificato a seconda dell’esistenza
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