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Richiesta di rimborso delle somme tassate restituite all’erogatore e non dedotte in carta libera

/ REDAZIONE

Sabato, 16 aprile 2016

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Il Ministro dell’Economia e delle finanze ha stabilito le modalità con le quali il contribuente può richiedere il rimborso delle somme, assogettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo. L’aspetto è infatti ora disciplinato con il DM 5 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore da oggi stesso.

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 era intervenuta sull’art. 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR disponendo che sono deducibili dal reddito complessivo le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può anche essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, al contribuente è data la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto. L’art. 1 comma 174 della L. 147/2013 demandava la definizione delle modalità di presentazione dell’istanza a un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato dunque ieri.

Il DM 5 aprile 2016 dispone che, alternativamente alla deducibilità, il contribuente possa richiedere il rimborso dell’importo determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del TUIR. Tale richiesta di rimborso è irrevocabile.

L’istanza deve essere presentata in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate nel termine biennale ex art. 21, comma 2 del DLgs. 546/92, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state restituite le somme.

Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi il termine biennale di presentazione dell’istanza di rimborso decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta la restituzione, ancorché l’importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo.

Infine, i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse somme non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo possono presentare l’istanza di rimborso dell’importo determinato applicando alle somme non dedotte l’aliquota  corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del TUIR. In tal caso, il termine biennale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè da oggi.

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