TFR «garantito» solo previa azione esecutiva del lavoratore
Il Fondo di garanzia dell’INPS interviene se viene dimostrato il tentativo di recupero coatto del credito
Negli anni ’80, quando ancora – ci sia concessa la provocazione – l’attenzione del legislatore era concentrata prevalentemente sulla tutela degli interessi primari del lavoratore, il Parlamento emanò la L. 297/82 la quale, all’art. 2 comma 5 così recitava (e tuttora recita): “Qualora il datore di lavoro ... non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore ... (può) chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il Fondo, ove non sussista contestazione
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