Trasferimento al figlio esente da imposizione se nell’ambito del divorzio
Non rileva che si tratti di figli dell’uno, dell’altro o di entrambi i coniugi
L’esenzione da imposta di registro e di bollo e da ogni altra tassa per gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applica anche agli atti di trasferimento immobiliare a favore dei figli dell’uno, dell’altro o di entrambi i coniugi. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Reggio Emilia, con la recente sentenza n. 114/2/2016.
Ai sensi dell’art. 19 della L. 74/1987, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento sono esenti dall’imposta di
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