Solo con conoscenza di segnali di allarme responsabilità da posizione di garanzia
Non è sufficiente la mera conoscibilità, che attiene al profilo psicologico della colpa
La Cassazione, nella sentenza n. 21702, depositata ieri, torna sul tema della responsabilità penale degli amministratori privi di deleghe e dei sindaci; nella specie rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ex art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42.
Quanto agli amministratori privi di deleghe, si evidenzia come la riforma del diritto societario ne abbia alleggerito oneri e responsabilità. L’art. 2392 comma 1 c.c., infatti, chiarisce che essi sono responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie; al contempo, inoltre, è stato rimosso il generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituito dall’onere di “agire informati”, alla luce del potere/dovere di richiedere informazioni (seppure senza autonoma ...
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