Anche i terreni dei coadiuvanti dei coltivatori diretti esenti da IMU
L’esenzione si applica al terreno coltivato nell’impresa agricola familiare, non a eventuali altri terreni concessi in affitto o comodato a terzi
La legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha modificato e ampliato i casi di esclusione dall’IMU per i terreni agricoli.
Innanzitutto per “agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c. Partendo dalla decisione della Cassazione n. 7369/2012 riguardante l’ICI, ma ritenuta applicabile anche all’IMU, il Ministero dell’Economia, nella risposta n. 5-08570 del 4 maggio 2016 fornita nel corso di un question time in Commissione Finanze alla Camera, ha affermato che per essere definito “agricolo” è sufficiente che il terreno sia “suscettibile di essere destinato a tale utilizzo”, mentre non è indispensabile “l’effettivo esercizio” dell’attività agricola.
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