I soci della società cancellata perdono il credito «rinunciato» dal liquidatore
Il Tribunale di Prato si sofferma sulla sorte dei crediti accertati in favore della società cancellata
La condotta del liquidatore che, durante il giudizio relativo all’accertamento di un credito della società, cancella la stessa dal Registro delle imprese deve considerarsi equivalente ad una manifestazione di volontà di rinuncia a tale credito. Non potendo i soci succedere in un credito cui la società abbia rinunciato, poi, essi non possono richiederne la liquidazione in proprio favore ed avvalersi della sentenza emessa nei confronti della società cancellata (decisione che, pertanto, risulta inutilmente pronunciata).
A precisarlo è il Tribunale di Prato, nella sentenza n. 509 del 21 maggio scorso, in relazione ad un caso in cui il socio di una srl, a supporto dell’esecuzione forzata nei confronti di un debitore della società, per circa 24.000 euro, cercava di avvalersi di una sentenza
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