ACCEDI
Lunedì, 12 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Ammessa a certe condizioni l’attività lavorativa dell’accomandante

/ Francesca TOSCO

Sabato, 11 giugno 2016

x
STAMPA

download PDF download PDF

Rispetto ai soci accomandatari – ai quali spetta, in esclusiva, l’amministrazione della sas e fanno carico, senza limiti, le responsabilità e i rischi dell’attività sociale – i soci accomandanti sono esclusi dalla gestione della società. Conseguentemente, essi godono di responsabilità limitata, rispondendo delle obbligazioni sociali nei limiti del conferimento (artt. 2313 e 2318 c.c.).

L’art. 2320 c.c. esplicita tale concetto stabilendo che detti soci “non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari”. Si parla di “divieto di immistione”, la cui violazione fa sì che l’accomandante che si sia ingerito assuma responsabilità illimitata e solidale ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU