Ammessa a certe condizioni l’attività lavorativa dell’accomandante
Può risultare problematica l’ipotesi in cui s’intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato con soci accomandanti che siano anche familiari
Rispetto ai soci accomandatari – ai quali spetta, in esclusiva, l’amministrazione della sas e fanno carico, senza limiti, le responsabilità e i rischi dell’attività sociale – i soci accomandanti sono esclusi dalla gestione della società. Conseguentemente, essi godono di responsabilità limitata, rispondendo delle obbligazioni sociali nei limiti del conferimento (artt. 2313 e 2318 c.c.).
L’art. 2320 c.c. esplicita tale concetto stabilendo che detti soci “non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari”. Si parla di “divieto di immistione”, la cui violazione fa sì che l’accomandante che si sia ingerito assuma responsabilità illimitata e solidale ...
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