Prescrizione del rimborso da eccepire nelle controdeduzioni tempestive
I giudici di Cassazione adottano un orientamento rigoroso sulla costituzione tardiva della parte resistente
Nel processo tributario, ai fini della costituzione in giudizio vige un doppio termine, diverso a seconda del fatto che la parte sia il ricorrente o il resistente. Infatti, per il primo, il deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, va eseguito entro trenta giorni dalla notifica dello stesso alla controparte, mentre per il resistente il termine, da un lato, è più ampio essendo di sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, dall’altro, non è contemplato a pena di inammissibilità.
Pertanto, se il resistente si costituisce in giudizio tardivamente, la propria difesa è valida, in quanto non ci sono decadenze particolari, o meglio, non ci sono decadenze connesse in via diretta alla tardività della costituzione.
La giurisprudenza, ormai da decenni, è costante nell’affermare che, ...
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