Va risolta la questione dello 0,4% sul differimento del termine di versamento
Gentile Direttore,
ancora sovraeccitato per l’effetto proroga, corre l’obbligo di rilevare che il dilatamento della tempistica accordata finisce per essere eroso, come già peraltro testimoniato da altri colleghi (si veda “Nei periodi «caldi» arrivano troppe notifiche di cartelle senza avvisi bonari”), dai consueti avvisi di irregolarità in bermuda e camicia hawaiana.
È difficile abituarsi a questo tipo di consuetudine, specie quando le presunte irregolarità attengono davvero a questioni di lana caprina. Gli avvisi ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 basati sulla mancata applicazione della maggiorazione dello 0,4% per differimento del termine di pagamento, in costanza di una compensazione integrale tra debiti e crediti, rappresentano un formidabile esempio di colpevole dispersione di risorse pubbliche e private.
L’art. 17, comma 2, del DPR n. 435/2001 concede la possibilità di effettuare i versamenti di cui al comma 1 “entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Ebbene, sia che si analizzi il problema da un punto di vista strettamente civilistico, sia che si preferisca attingere, invece, ad un approccio squisitamente tributario, anche solo in termini di buon senso e di omogeneità nello scambio tra debiti e crediti di matrice erariale, il ragionamento porta indiscutibilmente ad affermare, senza incertezza alcuna, che la maggiorazione in parola non è dovuta sui debiti compensati, mentre ovviamente troverà applicazione sugli importi a debito al netto di eventuali crediti scomputabili. Pertanto, nel caso specifico di una delega a saldo zero nulla risulta dovuto a titolo di interessi corrispettivi sfruttando il differimento del termine di presentazione della medesima.
Conducono a queste palmari conclusioni tanto la natura civilistica della maggiorazione quanto la circostanza che “per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione” vengono comminate le specifiche sanzioni previste dall’art. 15, comma 2-bis del DLgs. n. 471/97, ma senza l’applicazione di interessi corrispettivi o moratori.
Da un punto di vista strettamente civilistico, la compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento di tipo satisfattorio, consistente nell’elisione dei controcrediti reciproci esistenti tra debitore e creditore, fino a concorrenza degli stessi: presupposto indefettibile perché possa, dunque, operare la compensazione è l’esistenza di controcrediti reciproci. Nel perimetro appena descritto della compensazione legale, introdurre il concetto di interesse corrispettivo appare una evidente e illegittima forzatura.
Assolutamente inconferente risulta, peraltro, l’argomentazione utilizzata dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui le istruzioni ministeriali, sul punto forse volutamente ambigue, fanno esplicito riferimento all’esenzione da maggiorazione nelle sole ipotesi del versamento IVA trasportato in dichiarazione annuale, ferma restando la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo sino alla data di versamento o di compensazione del tributo, e della compensazione della prima rata dell’acconto IRES, da ultimo nell’ambito delle “Istruzioni generali ai modelli UNICO 2016 SC, ENC e SP” (§ 4.2), mentre tacciono con riferimento alle restanti imposte e al saldo IRES.
Argomentazione debole, anzi debolissima, posto che non si capisce il contorto procedimento di logica del diritto che conduce a un trattamento diverso a seconda dell’imposta compensata, come se l’IRPEF o l’IRAP fossero figlie di un Dio minore o, ancora peggio, tracciando una Linea Maginot tra il saldo e la prima rata dell’acconto IRES. Follia! Forse, però, non di follia si tratta, ma di un lucido e preciso computo metrico da parte del raffinato interprete ministeriale, atteso che probabilmente la confusione darà pure i suoi “frutti”.
Quale che sia la ragione di tale deriva giuridica e logica, rilevo essere inaccettabile il perpetuarsi, purtroppo già da diversi anni, di questo comportamento che con assoluta miopia costringe a perdite di tempo, di lavoro e di pazienza per una questione palesemente bagatellare.
In conclusione, pur apprezzando gli sforzi per la diffusione tra i colleghi della cultura dell’internazionalizzazione delle imprese, sia da parte del CNDCEC che di tanti Ordini locali, l’invito fermo e deciso che sento di rivolgere è, invece, quello di pressare le istituzioni, a livello nazionale e locale, affinché problematiche come quella appena descritta siano risolte una volta per tutte, evitando che tanti colleghi debbano dedicare il loro tempo per risolvere le inefficienze altrui.
Marco Cramarossa
Presidente dei Probiviri UGDCEC di Bari e Trani
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41