Polizze RC di sindaci-revisori con massimale plurimo
Se il limite entro cui la compagnia copre il danno è ridotto rispetto al massimale, potrebbe convenire un’ulteriore polizza di «secondo rischio»
L’art. 3 comma 5 del DL 138/2011, conv. L. 148/2011, attuato dal DPR 137/2012, obbliga i professionisti a stipulare una polizza di responsabilità civile e a rendere noti gli estremi della stessa al cliente.
Anche i sindaci, quindi, iscritti all’albo dei dottori commercialisti (ma anche degli avvocati e dei consulenti del lavoro) al momento dell’assunzione dell’incarico, sono tenuti a rendere noti alla società gli estremi della polizza (cioè il numero del contratto) di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Al di là del fatto che la violazione di tale disposizione costituisce, ai sensi dell’art. 5 del citato DPR, illecito disciplinare, la tutela assicurativa in relazione al rischio proprio dell’attività di sindaco-revisore ...
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