Integrative a catena per recuperare i costi non dedotti
La circolare n. 31/2013 è estesa a fattispecie diverse dagli errori contabili sia dalla prima giurisprudenza che dalla norma n. 196 dell’AIDC
L’omessa deduzione di un costo, per prudenziale interpretazione di norme agevolative, essendo del tutto assimilabile ad una impropria o errata applicazione di un principio contabile, può essere “sanata” dal contribuente, a seguito dell’emissione di documenti di prassi che attestino la spettanza dell’agevolazione e, quindi, la deduzione del costo, mediante “recupero” di quest’ultimo con la procedura delle dichiarazioni integrative “a catena”. È questo l’importante principio sancito dalla C.T. Prov. di Como, con la sentenza n. 10/2016.
Occorre ricordare che, con la circolare n. 31/2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, il quale non abbia imputato un componente negativo nell’esercizio di competenza, ...
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