Società di fatto holding occulta senza «spendita del nome»
È implicita nella fattispecie una azione concordata dei soci solo «per conto» della società
In tutti i casi in cui la società di fatto (holding) risponda ai canoni della società occulta (come accadeva nel caso di specie) non ha senso porsi il problema della spendita del nome ai fini del riconoscimento della sua esistenza ed operatività e, quindi, del suo eventuale fallimento; e ciò vale, a maggior ragione, quando a base della valutazione di insolvenza si ponga la responsabilità da abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. Il fallimento di tale società, inoltre, può essere dichiarato entro un anno dal momento in cui è portata a conoscenza dei terzi la cessazione dell’attività di direzione e coordinamento. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 15346, depositata ieri.
In relazione al primo profilo, la Suprema Corte sottolinea come ...
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