In Gazzetta il decreto per gli avvocati che vogliono compensare i debiti fiscali
L’opzione per usare i crediti per spese e onorari per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato si esercita dal 17 ottobre al 30 novembre 2016
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto 15 luglio 2016 del Ministero dell’Economia, di concerto col Ministero della Giustizia, che regola la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Si ricorda, infatti, che in base all’art. 1 comma 778 della L. 208/2015, a decorrere dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo DPR, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al
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