La decadenza dalla dilazione fa rivivere le sanzioni civili INPS
Ma la tesi dell’Istituto si scontra con il perfezionamento dell’adesione, che avviene con il pagamento della prima rata
Abbiamo già commentato su Eutekne.info la circolare n. 140 dell’INPS, ove è stato fatto il punto della situazione in merito agli effetti previdenziali degli accordi di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale (si veda “L’INPS recepisce in automatico l’accordo tra contribuente e Fisco” del 3 agosto 2016).
In breve, per l’adesione, l’acquiescenza e la mediazione, l’accordo ha valore contributivo, quindi il pagamento deve riguardare anche i contributi previdenziali derivanti dal reddito scaturente dal medesimo, e non sono dovuti sanzioni e interessi. Per la conciliazione giudiziale, invece, nei fatti l’accordo sarà recepito dall’INPS, ma permangono sanzioni e interessi, stante il difetto di una normativa
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