Cessione di fabbricato «Tupini» senza separazione dei corrispettivi
Aliquota IVA ordinaria se non viene dimostrata la destinazione abitativa
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 15620 del 27 luglio 2016), la cessione di un fabbricato, costituito da unità abitative e non, da parte di una società che non lo abbia costruito o non vi abbia eseguito interventi di recupero cosiddetti “pesanti”, nei confronti di un’altra società, è soggetta ad aliquota IVA ordinaria, senza possibilità di separare i corrispettivi tra la componente abitativa e la componente non abitativa al fine di applicare ai primi l’aliquota ridotta nella misura del 10% (ex numero 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).
La decisione, che in apparenza potrebbe risultare non d’attualità in ragione del fatto che la cessione di fabbricati con destinazione abitativa da parte di imprese che non abbiano le caratteristiche ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41