Richiesta di parere all’ANAC preferibilmente con posta elettronica
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il provvedimento del 20 luglio 2016 dell’ANAC con il quale è stato emanato il nuovo regolamento per l’esercizio della funzione consultiva. Entrando in vigore, il giorno dopo la pubblicazione sul sito dell’Autorità, il regolamento abrogherà il precedente del 14 gennaio 2015.
L’attività consultiva è esercitata:
- quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità;
- quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi;
- quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità;
- quando la richiesta sottoposta all’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell’impatto socio-economico;
- quando i profili problematici individuati nella richiesta per l’esercizio dell’attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità, appaiono particolarmente significativi.
Le richieste di parere possono essere rivolte dalle P.A., dagli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti, dai soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell’ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse, dagli operatori economici che partecipano a gare per l’affidamento di contratti pubblici.
La richiesta di parere deve essere trasmessa preferibilmente mediante utilizzo di posta elettronica assieme alla documentazione ritenuta utile per inquadrare la questione giuridica sottoposta. Il regolamento fornisce anche in allegato un modulo per tale scopo.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941