In Dogana informazioni tariffarie vincolanti anche per il destinatario
Con il nuovo Codice doganale dell’Unione, inoltre, la validità di tali informazioni è ridotta a tre anni
I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune. La determinazione di quest’ultima nonché delle altre imposte di confine ed eventuali misure della Ue impongono, tuttavia, la preventiva identificazione dell’origine della merce e la sua classificazione tariffaria.
Laddove, tuttavia, sussistano dubbi circa la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, la normativa doganale (cfr. reg. Ue n. 952/2013, CDU) consente agli operatori economici di richiedere alle autorità di adottare decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (“decisioni ITV”) o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (“decisioni IVO”).
Ciò permette all’operatore economico di evitare errori ...
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