Ravvedimento IVA con compensazione in caso di tardivo versamento periodico
La compensazione è ammessa e può avvenire con un credito trimestrale successivo o con il credito annuale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti – rispetto a quanto già indicato con il comunicato stampa del 18 dicembre 2015 – in materia di regolarizzazione delle dichiarazioni presentate con errori (dichiarazione infedele) o in ritardo (dichiarazione tardiva), avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/97.
In particolare, l’Agenzia ha illustrato il comportamento da tenere sia in relazione alle violazione dichiarative configurabili nei primi 90 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione, sia in relazione alle violazioni dichiarative configurabili successivamente a tale termine (si vedano, sul punto, “Dichiarazione tardiva sanabile pagando ...
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