Niente deducibilità del contributo integrativo del professionista
La legge prevede che gravi sul cliente e che sia ripetibile nei suoi confronti
Il contributo integrativo dovuto alle Casse professionali non può essere dedotto dal reddito complessivo del professionista qualora abbia provveduto al pagamento senza riscuoterlo dai propri clienti come previsto dalla norma istitutiva, anche in presenza di situazioni particolari che non hanno consentito di esercitare la rivalsa. È quanto si evince dalla sentenza n. 20784 della Corte di Cassazione, depositata ieri.
La vicenda riguardava i contributi integrativi versati all’Ente gestore della previdenza obbligatoria degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e forestali e dei geologi (EPAP), nuova Cassa di previdenza professionale istituita in base all’art. 4 del DLgs. 10 febbraio 1996 n. 103, al fine di prevedere una specifica forma di previdenza obbligatoria per determinate ...
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