Legittime le prestazioni di garanzia gratuite nei finanziamenti infragruppo
Per la C.T. Reg. Torino l’operazione non rientra nella disciplina del transfer pricing
L’Agenzia delle Entrate non può contestare la mancata previsione di una remunerazione per la prestazione di garanzia nell’ambito di un finanziamento infragruppo, qualora la scelta di non pattuire un corrispettivo ulteriore rispetto al tasso di interesse sia sorretta da valide ragioni economiche.
Lo ha stabilito la C.T. Reg. Torino 13 ottobre 2016 n. 1224, ad avviso della quale, in mancanza di una componente reddituale da confrontare con il valore normale, non opera la disciplina del transfer pricing di cui all’art. 110 comma 7 del TUIR.
Nel caso di specie, le operazioni oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardavano un gruppo multinazionale con capogruppo estera e controllate statunitensi ed europee tra cui anche una società italiana.
Nel 2009, ...
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